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di destra, di centro o di sinistra... non importa. Discutiamo "civilmente" dell'operato dei nostri politici.

lasbrioches lasbrioches 15/07/2010 ore 09.47.06
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(Nessuno)sciocchino leggi

Andreotti è stato sottoposto a giudizio a Palermo per concorso esterno in associazione mafiosa. Mentre la sentenza di primo grado, emessa il 23 ottobre 1999, lo aveva assolto perché il fatto non sussiste, la sentenza di appello, emessa il 2 maggio 2003, distinguendo il giudizio tra i fatti fino al 1980 e quelli successivi, stabilì che Andreotti aveva «commesso» il «reato di partecipazione all'associazione per delinquere» (Cosa Nostra), «concretamente ravvisabile fino alla primavera 1980», reato però «estinto per prescrizione». Per i fatti successivi alla primavera del 1980 Andreotti è stato invece assolto.

L'obiter dicta (parte di una sentenza che non "fa diritto") della sentenza della Corte di Appello di Palermo del 2 maggio 2003, parla di «un'autentica, stabile ed amichevole disponibilità dell'imputato verso i mafiosi fino alla primavera del 1980».

Interrogato dalla procura di Palermo il 19 maggio 1993, il sovraintendente capo della polizia Francesco Stramandino, dichiarò di aver assistito il 19 agosto 1985, in qualità di responsabile della sicurezza dell'allora ministro degli Esteri Andreotti, ad un incontro tra lo stesso politico e quello che solo successivamente sarà identificato come boss Andrea Manciaracina, all'epoca sorvegliato speciale e uomo di fiducia di Totò Riina.

Lo stesso Andreotti ammise in aula l'incontro con Manciaracina, spiegando che il colloquio ebbe a che fare con problemi relativi alla legislazione sulla pesca.

La sentenza di primo grado definì «inverosimile» la «ricostruzione dell'episodio offerta dall'imputato». Pur confermando che Andreotti incontrò uomini appartenenti a Cosa Nostra anche dopo la primavera del 1980, il tribunale stabilì che mancava «qualsiasi elemento che consentisse di ricostruire il contenuto del colloquio». La versione fornita dall'onorevole Andreotti, secondo il tribunale, potrebbe essere dovuta «al suo intento di non offuscare la propria immagine pubblica ammettendo di avere incontrato un soggetto strettamente collegato alla criminalità organizzata e di avere conferito con lui in modo assolutamente riservato».

Sia l'accusa sia la difesa presentarono ricorso in Cassazione, l'una contro la parte assolutiva, e l'altra per cercare di rifiutare la prescrizione e consentire di indagare a fondo (come poté fare solo il giudice di primo grado). Tuttavia la Corte di Cassazione il 15 ottobre 2004 rigettò la richiesta di poter rifiutare la prescrizione (possibile solo nel processo civile) confermando la prescrizione per qualsiasi ipotesi di reato prima del 1980 e l'assoluzione per il resto.

Nella motivazione della sentenza di appello confermata dalla cassazione si legge (a pagina 211):

« Quindi la sentenza impugnata, al di là delle sue affermazioni teoriche, ha ravvisato la partecipazione nel reato associativo non nei termini riduttivi di una mera disponibilità, ma in quelli più ampi e giuridicamente significativi di una concreta collaborazione. »


Se la sentenza definitiva fosse arrivata entro il 20 dicembre 2002 (termine per la prescrizione), Andreotti avrebbe potuto essere condannato in base all'articolo 416, cioè all'associazione "semplice", poiché quella aggravata di stampo mafioso (416-bis) fu introdotta nel codice penale soltanto nel 1982, grazie ai relatori Virginio Rognoni (Dc) e Pio La Torre (Pci).

Nel dettaglio, il giudice di legittimità, scrive:

lasbrioches lasbrioches 15/07/2010 ore 09.47.47
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(Nessuno)RE: sciocchino leggi

Se la sentenza definitiva fosse arrivata entro il 20 dicembre 2002 (termine per la prescrizione), Andreotti avrebbe potuto essere condannato in base all'articolo 416, cioè all'associazione "semplice", poiché quella aggravata di stampo mafioso (416-bis) fu introdotta nel codice penale soltanto nel 1982, grazie ai relatori Virginio Rognoni (Dc) e Pio La Torre (Pci).
lasbrioches lasbrioches 15/07/2010 ore 09.48.45
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(Nessuno)RE: sciocchino leggi

« Pertanto la Corte palermitana non si è limitata ad affermare la generica e astratta disponibilità di Andreotti nei confronti di Cosa Nostra e di alcuni dei suoi vertici, ma ne ha sottolineato i rapporti con i suoi referenti siciliani (del resto in armonia con quanto ritenuto dal Tribunale), individuati in Salvo Lima, nei cugini Salvo e, sia pure con maggiori limitazioni temporali, in Vito Ciancimino, per poi ritenere (in ciò distaccandosi dal primo giudice) l'imputato compartecipe dei rapporti da costoro sicuramente intrattenuti con Cosa Nostra, rapporti che, nel convincimento della Corte territoriale, sarebbero stati dall'imputato coltivati anche personalmente (con Badalamenti e, soprattutto, con Bontate) e che sarebbero stati per lui forieri di qualche vantaggio elettorale (certamente sperato, solo parzialmente conseguito) e di interventi extra ordinem, sinallagmaticamente collegati alla sua disponibilità ad incontri e ad interazioni (il riferimento della Corte territoriale è alla questione Mattarella), oltre che alla rinunzia a denunciare i fatti gravi di cui era venuto a conoscenza. »


Ai fini di una valutazione più approfondita, anche sul piano storico, bisogna tenere presente che la Cassazione in più punti sottolinea l'opinabilità della ricostruzione fornita dalla Corte d'Appello. In particolare in due passi della sentenza afferma:

« al termine di questo articolato excursus, il Collegio ritiene di dover riprendere l'osservazione iniziale: i giudici dei due gradi di merito sono pervenuti a soluzioni diverse; non rientra tra i compiti della Corte di Cassazione, come già reiteratamente precisato, operare una scelta tra le stesse perché tale valutazione richiede l'espletamento di attività non consentite in sede di legittimità »

« La ricostruzione dei singoli episodi e la valutazione delle relative conseguenze è stata effettuata in base ad apprezzamenti e interpretazioni che possono anche non essere condivise e a cui sono contrapponibili altre dotate di uguale forza logica, ma che non sono mai manifestamente irrazionali e che, quindi, possono essere stigmatizzate nel merito, ma non in sede di legittimità. »


La Cassazione, come risulta dai passi citati, afferma che rispetto a quella della Corte d'Appello sono possibili altre interpretazioni "dotate di uguale forza logica", pur non potendo per questo cassare la sentenza d'appello in quanto ciò richiederebbe un giudizio di merito che è sottratto alle competenze della Suprema Corte, giudice della sola legittimità delle sentenze..

Omicidio Pecorelli

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