Silicia scrive:
Ancora con questa bufaladella depenalizzazione del falso in bilancio?
BUFALA?
MA LO VEDI CHE VIVI A PUFLANDIA?
E’ però accaduto che il testo di legge-delega già trasmesso al parlamento il 26.5.2000 dal governo Amato è stato emendato dall’attuale ministro della Giustizia
Castelli (v.disegno di legge n.608 Senato della Repubblica e trasmesso dal Presidente della Camera dei Deputati il 3.8.2001) ed è pervenuto all’aula del senato con questa
rilevantissima novità aggiunta all’art. 11 di cui sopra:
“precisare altresì che le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica e finanziara della società o del gruppo al quale essa appartiene, anche attraverso la previsione di soglie quantitative”, nonché “prevedere autonome figure di reato a seconda che la condotta posta in essere abbia o non cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori, e di conseguenza: 1.1) quando la condotta non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori la pena dell’arresto fino ad un anno e sei mesi; 1.2) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci ed ai creditori 1.2.1) la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la procedibilità a querela nel caso di società non soggette” alla disciplina in materia di intermediazione finanziaria “di cui al decreto legislativo 24.2.1998 n.58; 1.2.2.) la pena della reclusione da uno a quattro anni e la procedibilità d’ufficio nel caso di società soggette” al predetto decreto legislativo n.58/1998 (norme in materia di intermediazione finaziaria).
E’ di tutta evidenza la sostanziale novità introdotta dal nuovo legislatore
ove si pensi alle seguenti conseguenze immediate e dirette:a) si rivela indispensabile, ai fini della applicazione di una pena piuttosto che di un’altra più mite, la prova dell’effettivo danno cagionato alla società, e non anche la sola idoneità a trarre in inganno i destinatari della comunicazione sociale;
b) conseguentemente, in caso di mancata prova di danno il reato si trasforma da delitto in contravvenzione con una pena notevolmente inferiore a quella originariamente prevista (da un minimo di un anno di reclusione con un massimo di cinque si passa ad un minimo di 15 giorni di arresto fino ad un massimo di appena un anno e mezzo; in tal caso il reato si prescrive in un termine massimo di tre anni, che ove interrotto, non può superare i quattro anni e mezzo, mentre attualmente il termine prescrizionale è pari a 5 anni, salvo in caso di interruzione da 7 anni e mezzo a quindici anni);
c) ove vi sia la (improbabile per quanto appresso si dirà) prova del danno occorre effettuare la ulteriore distinzione tra società quotate in borsa o no, in quanto per le prime si va da un minimo di pena di sei mesi di reclusione ad un massimo di anni tre, mentre nel secondo caso si passa da un minimo di un anno di reclusione ad un massimo di quattro; in entrambi i casi l’estinzione per prescrizione del reato varia da 5 anni a sette anni e mezzo in caso di interruzzione;
d) Nel primo dei due casi predetti viene addirittura prevista la condizione di procedibilità della querela da parte della società.
Or bene chiunque abbia esperienza della realtà economica delle società di capitali ha perfettamente presente che il danno conseguente alle false comunicazioni sociali si manifesta soltanto nel corso degli esercizi successivi, e molto spesso, pur sussistendo, si rivela di difficilissima dimostrazione, se non a seguito di lunghe e costosissime indagini peritali.
Ne discende che in considerazione dei ristrettissimi termini di prescrizione, indirettamente, determinati dalla riforma, e della previsione di una querela come condizione di procedibilità, non è azzardato concludere che di fatto si è proceduto ad una sostanziale depenalizzazione dei reati societari, in contrasto con l’orientamento comunitario che impone un maggiore rigore per garantire la verità dei bilanci e quindi la sicurezza del sistema economico.Se si aggiunge che per i casi in cui è prevista la condizione di procedibilità della querela
non si comprende quali amministratori provvederanno a presentarla nel termine di 90 giorni prescritto dal codice di rito, ben si comprende che il legislatore del 2001 ha sostanzialmente estratto dall’area della sfera penale le condotte fraudolente degli amministratori di società. Infatti è abbastanza arduo ritenere che gli stessi autori del reato si autodenunzino, ed anche nel caso di cambio al vertice della società, i nuovi amministratori potranno proporre querela soltanto quando avranno scoperto la frode dei loro predecessori, dunque diversi anni dopo dal giorno in cui il reato è stato commesso, con conseguente approssimarsi del termine per la sua prescrizione.PROPRIO UNA BUFALA