@thebeatgoesonhee scrive:
quindi l'Ue ci dice che le lezioni di scuola giuda non possono
essere esenti dall'iva
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la A & G Fahrschul-Akademie GmbH (in prosieguo: la «A & G») e il Finanzamt Wolfenbüttel, Germania (ufficio delle imposte di Wolfenbüttel, Germania; in prosieguo: l’«ufficio delle imposte») in merito al rifiuto di quest’ultimo di esentare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) talune prestazioni attinenti a lezioni di guida automobilistica impartite dalla A & G per l’ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1, di cui all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU 2006, L 403, pag. 18, e rettifica GU 2009, L 19, pag. 67).La corte di giustizia europea è un organo giudiziario e non centra nulla con gli organi politici UE.
La corte si è pronunciata su un contenzionso nato tra l'agenzia delle entrate tedesca e una scuola guida tedesca.
La corte ha ritenuto che la legge sia stata interpretata male dalle scuole guida e che quindi le scuole guida abbiano sostanzialmente evaso le tasse.
Giusta o non giusta non si tratta di una tassa retroattiva ma di una tassa evasa!