@Ludo.25 scrive:
Il tribunale ha chiesto di chiarire se le scuole guida possano essere equiparate a scuole pubbliche e università, la corte di giustizia si è espressa con un parere negativo dando ragione all'agenzia delle entrate tedesca.
Il problema mi piace assai e, salvo errori od omissioni, lo riepilogo come segue:
1)La corte di giustizia tedesca si è limitata a stabilire chè lo stato aveva ragione, confermando che le scuole guida non sono esenti iva (trascuriamo i motivi e limitiamoci alla sentenza).
2) la Corte di giustizia nulla ha detto sulla retroattività (non so in Germania come siano le leggi in merito, magari da loro è consentita))
3) la direttiva, mi sembra, è datata 2006
4) non so se lo stato italiano ha provveduto sino ad oggi ad convertirla in legge di diritto nazionale (nè mi sembra che l'A.E. dopo tale data abbia emesso circolari chiarificatrici.)
5) se così fosse, solo da quel momento, a mio avviso, dovrebbe essere attivata l'applicazione iva, in forza del dettato
costituzionale sulla
non retroattività delle leggi.
6) peraltro con sua risoluzione datata 269/2005 n° 134, l'A.E. ammetteva espressamente l'esenzione iva in questi casi e nessuna ulyeriore specifica compare successivamente, tranne nella circolare A.E. n° 22/2 del 2008, dove sussiste al punto 4 una precisazione in merito alle patenti professionali.
7) Quindi a me pare che si debba accettare, anche se "doloroso" per l'utente, che sia applicata da ora in poi l'iva su queste prestazioni, ma non mi pare giusto che tale gravame sia retroattivo, neppure sotto forma di recupero di una evasione, poichè nulla è stato "evaso", avendo rispettato ed applicato negli anni passati i disposti in essere.