@San.jura scrive:
Purtroppo a Milano il problema esiste da anni: quello di bambini sottratti da assistenti sociali fanatiche le cui relazioni farlocche vengono confermate dalle giudici non togate del TdMinori, che NON sono giudici (lo sai?) ma "giudici onorarie", cioè donne - perchè sono tutte donne - che si mettono a disposizione senza aver superato alcun concorso.Il giudice vero interviene solo per validare relazioni già false o fatte col culo.
Da chi è composto il Tribunale per i Minorenni?
Il Tribunale per i Minorenni è composto da:
•giudici togati
•giudici onorari, un uomo ed una donna, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, pediatria e sociologia.
Le decisioni del Tribunale vengono adottate in sede collegiale da un magistrato togato con funzioni di Presidente, un altro giudice togato con funzioni istruttorie e due giudici onorari.
Il riparto delle competenze
Vediamo di seguito quali sono le competenze del Tribunale per i Minorenni dal punto di vista territoriale e in materia di diritto di famiglia e penale. Riguardo quest’ultimo aspetto si riportano le competenze più significative.
La competenza territoriale
La competenza del Tribunale per i Minorenni è abitualmente stabilita a livello distrettuale, cioè di sede della Corte d’Appello. I distretti coincidono, quasi sempre, con le singole regioni, ma estistono anche dei casi speciali in cui è prevista una competenza biregionale.
La competenza civile, amministrativo e addozione
La riforma del diritto di famiglia con L. 19/5/75 n.151 e la successiva legge sulla Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori hanno innovato ampiamente le competenza del Tribunale per i Minorenni in materia civile.
L’art. 38 disp. att. c.c. individua alcuni dei procedimenti di competenza del Tribunale per i Minorenni, ovvero “i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile” e “i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile“. Gli articoli citati riguardano i seguenti procedimenti di volontaria giurisdizione non contenziosi:
•l’autorizzazione al matrimonio del minorenne (art 84 cc);
•la nomina di un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni matrimoniali (art. 90 c.c.);
•la decadenza dalla potestà genitoriale (art. 330 cc);
•la reintegrazione nella responsabilità genitoriale (art. 332 c.c.);
•il controllo della potestà (art. 333 cc): ovvero gli interventi a tutela di minori in situazioni di disagio;
•rimozione del/i genitore/i dall’amministrazione dei beni (art. 334 c.c.);
•riammissione nell’esercizio dell’amministrazione e nel godimento dell’usufrutto legale del genitore che ne sia stato rimosso o privato (art. 335 c.c.);
•autorizzazione del tutore alla continuazione di un’impresa commerciale nell’interesse del minore (art. 371, u. co. c.c.).
L’articolo fa inoltre una precisazione per i procedimenti relativi all’art. 333 c.c.: “resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 del c.c.; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario“.
Per quanto concerne invece i procedimenti civili contenziosi riportiamo:
•l’interdizione e inabilitazione nell’ultimo anno del compimento della maggiore età (artt. 414 – 416 c.c.);
•legittimazione (art. 284 c.c.);
La competenza amministrativa e in caso di adozione
In campo amministrativo, il Tribunale per i Minorenni può adottare nei confronti di minori che manifestano irregolarità di condotta misure di tipo rieducativo. Ha il potere di disporre inoltre provvedimenti di tutela a favore dei minori che si prostituiscono o che sono vittime di reati a carattere sessuale.
Per quanto riguarda invece i procedimenti di adottabilità e di adozione sono di sua competenza:
•le procedure per dichiarare l’adottabilità (art. 8 e ss., L. 184/1983)
•le procedure per dichiarare l’adottabilità dei minori di genitori ignoti (art. 11 e ss., L. 184/83);
•la revoca dello stato di adottabilità (art. 21 e ss., L.184/83);
•le adozioni nazionali (legittimanti e in casi particolari, rispettivamente art 25 e ss e 44 e ss., L.184/1983);
•le adozioni internazionali (art. 29 e ss., L.184/1983).
La competenza penale
Nell’ambito penale, il Tribunale per i Minorenni ha il compito di giudicare coloro che hanno commesso reati prima di compiere la maggiore età. Tale organo assume diverse composizioni in base alle decisioni assunte:
•il solo magistrato togato per le convalide degli arresti. Si tratta del GIP, ovvero del giudice per le indagini preliminari competente per convalidare l’arresto, il fermo e l’accompagnamento a seguito di flagranza, ovvero per disporre l’applicazione di una misura cautelare. Le sue competente riguardano anche la possibilità di pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione e sulla richiesta di proroga delle indagini preliminari.
•un collegio con un togato e due onorari per l’udienza preliminare. Questo forma il GUP, il giudice per l’udienza preliminare ed è competente per tutti i procedimenti pervenuti dal GIP/Pubblico Ministero con richiesta di rinvio a giudizio/giudizio abbreviato da immediato.
•un collegio di 4 giudici (due magistrati togati e due giudici onorari) per il dibattimento penale. Ha competenza per tutti i procedimenti trasmessi dal GUP a seguito di decreto di rinvio a giudizio o dal GIP con richiesta di giudizio immediato.
Fonte: Tribunale per i Minorenni di Milano ps conosco, da circa 15 anni per ragioni professionali, il tribunale dei minori di cagliari quindi sono andata a cercare la composizione del tribunale dei minori dalla fonte di milano, da te citata, per verificare come mai ci fosseero queste differenze tra cagliari e milano.
non ci sono differenze tra il tribunale dei minori di cagliari e quello di milano